Art. 14.
(Chiusura della procedura di concordato).

      1. La Commissione nazionale dichiara la chiusura della procedura di concordato dopo avere verificato il puntuale adempimento delle obbligazioni assunte con il concordato stesso o dopo aver accertato il mancato rispetto dell'accordo nei confronti di uno o più creditori, nonché nelle ipotesi di cui all'articolo 6.